Eccesso di velocità, in un preciso caso non paghi la multa e le Autorità non possono dirti nulla

C’è un caso ben preciso in cui la multa per eccesso di velocità può non essere pagata senza che le autorità possano farci nulla, lo sapevi? 

Autovelox: gli italiani non amano questi dispositivi che ai loro occhi appaiono più come macchine svuota tasche o attentatori alla capienza del portafoglio che non come strumenti per assicurare la sicurezza stradale. 

Multa per eccesso di velocità quando possiamo fare a meno di pagarla
In questo caso si può fare a meno di pagare la multa per eccesso di velocità – (Cesenamio.it)

I dati d’altronde parlano piuttosto chiaro visto che proprio dagli autovelox proviene la gran parte delle multe per eccesso di velocità. È cosa nota. Meno noto invece che non sono soltanto gli automobilisti a doversi attenere a regole rigide quando parliamo dei rilevatori di velocità. 

Sì, perché anche le autorità competenti sono tenute al rispetto di regole ben precise quando si tratta dell’utilizzo degli autovelox per comminare delle multe. Si tratta di regole che se non vengono rispettate a dovere possono portare di conseguenza anche all’annullamento della multa. 

Multa per eccesso di velocità, ecco quando si può non pagare

Esattamente quanto è successo a un automobilista che è riuscito a farsi annullare la multa per eccesso di velocità presentando un ricorso attraverso la Globoconsumatori ODV al Giudice di Pace di Asti. 

Multa per eccesso di velocità in questo caso non si paga
In un caso la multa per eccesso di velocità rilevata dall’autovelox può non essere pagata – (Cesenamio.it)

Tutto è successo nel comune di San Damiano d’Asti: l’automobilista si è visto contestare la violazione dell’articolo 142 del Codice della Strada dato che con la macchina aveva superato il limite di velocità di 70 km orari su una strada provinciale.

Secondo Globoconsumatori ODV però il Velocar Red&Speed Evo R installato su quella strada non era omologato da alcun decreto ministeriale. E nemmeno c’era qualche prova della taratura annuale dell’autovelox che, oltretutto, risultava posizionato in una strada senza banchine (altra violazione della normativa vigente).

Veniva contestato anche il rilievo fotografico del dispositivo. Agli atti c’era un’unica foto per ogni infrazione e che in orario notturno non consentiva nemmeno di leggere la targa. Mancava anche la segnaletica idonea che indicasse la presenza dell’autovelox. Il comune astigiano si è difeso sostenendo che il dispositivo avesse ricevuto l’«approvazione» da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da considerarsi un sinonimo di «omologazione». 

Le due procedure – approvazione e omologazione – sono però molto diverse. La procedura di approvazione si riferisce infatti alla richiesta riguardante elementi per i quali il regolamento non stabilisce prescrizioni particolari o le fondamentali caratteristiche. Invece la procedura di omologazione va a verificare l’efficacia e la rispondenza di un ben determinato dispositivo alla prescrizioni elencate nel regolamento. 

In sostanza, un autovelox «approvato» non equivale a un autovelox «omologato». Dunque l’apparecchio non era omologato e non poteva essere usato per quel genere di violazione. Di conseguenza il Giudice di Pace di Asti ha accolto il ricorso e provveduto ad annullare la multa per eccesso di velocità. 

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